(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie,  il
prefetto competente  comunica,  anche  successivamente,  ai  prefetti
delle altre provincie le copie degli atti necessari, perche' ciascuno
provveda  alla  pubblicazione  nel  modo  stabilito  dal   precedente
articolo, e gli trasmetta quindi in originale le  osservazioni  ed  i
reclami presentati.