(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Quando non sia altrimenti disposto, i  progetti  per  le  opere  di
bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero,
sentiti l'ispettore compartimentale  o  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici ed il Consiglio di Stato a' termini  delle  leggi  17
febbraio 1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.