Art. 5. Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato a' termini delle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.