(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede  presso
il Ministero dei Lavori Pubblici, e da istituirsi con decreto  Reale,
designa in via provvisoria: 
 
    a)  il  perimetro  di  ciascuna  bonifica  di  prima   categoria,
delimitando il territorio da risanare nei riguardi  igienici,  ovvero
nei riguardi  dell'agricoltura  e  dell'igiene  insieme,  ai  termini
dell'art. 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; 
 
    b) la  divisione  della  bonifica  in  bacini,  se  possibile  ed
opportuna. 
 
  Alla Commissione puo' essere aggregato, caso per caso,  l'ispettore
compartimentale del Genio civile.