Art. 7. Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e da istituirsi con decreto Reale, designa in via provvisoria: a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini dell'art. 3 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna. Alla Commissione puo' essere aggregato, caso per caso, l'ispettore compartimentale del Genio civile.