(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Con la divisione in  bacini,  salva  l'approvazione  definitiva  ai
termini dell'art.  16,  ogni  bacino  e'  considerato  come  bonifica
separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e
del presente regolamento.