(Testo unico-art. 1)
 
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
                      delle diverse categorie. 
 
                               Art. 1. 
 
             (Art. 91 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la
ispezione sui relativi lavori.