Art. 2. (Art. 124 legge 30 marzo 1893, n. 173). Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e cosi pure sulle condizioni di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166. Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.