(Testo unico-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
               (Art. 124 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa  lo  statuire  e
provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di  qualunque
natura e in generale sugli usi, atti o fatti,  anche  consuetudinari,
che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con
la  difesa  e  conservazione  delle  sponde,  con  l'esercizio  della
navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con
l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;  e
cosi pure sulle condizioni di regolarita' dei  ripari  ed  argini  od
altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde. 
 
  Quando  dette  opere,   usi,   atti,   fatti   siano   riconosciuti
dall'autorita'  amministrativa  dannosi   al   regime   delle   acque
pubbliche, essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione,
la  cessazione,  la  distruzione.  Tutte  le  contestazioni  relative
saranno regolate dall'autorita'  amministrativa,  salvo  il  disposto
dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166. 
 
  Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di  danni,  la
relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari,  i  quali
non  potranno  discutere  le   questioni   gia'   risolute   in   via
amministrativa. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le
opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro
le sponde di un corso d'acqua.