(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 1)
                                                             ALLEGATO 
     NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA 
                               Art. 1. 
 
                Costituzione e principi fondamentali 
 
  1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15  giugno
1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884,  n.
1243, e' costituita  in  conformita'  alle  leggi  nazionali  che  la
disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e  delle  altre
norme internazionali attinenti la materia relativa alla  Croce  rossa
recepite  nell'ordinamento   italiano   e   dei   seguenti   principi
fondamentali: 
    a)  umanita':  nata  dall'intento  di  portare   soccorso   senza
discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa,  in
campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire  e  lenire
in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la
persona umana e  proteggerne  la  vita  e  la  salute;  favorisce  la
comprensione  reciproca,  l'amicizia,  la  cooperazione  e  la   pace
duratura fra tutti i popoli; 
    b) imparzialita': opera senza  distinzione  di  nazionalita',  di
razze,  di  religione,  di  condizione  sociale  e  di   appartenenza
politica; 
    c) neutralita': si astiene  dal  partecipare  alle  ostilita'  di
qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico,  razziale  e
religioso; 
    d) indipendenza: la Croce rossa svolge in  forma  indipendente  e
autonoma le proprie  attivita'  in  aderenza  ai  suoi  principi,  e'
ausiliaria dei poteri  pubblici  nelle  attivita'  umanitarie  ed  e'
sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle  norme  internazionali
che la riguardano; 
    e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione  di  soccorso,
disinteressata e basata sul principio volontaristico; 
    f) unita': nel territorio nazionale non vi puo'  essere  che  una
sola associazione di Croce rossa aperta  a  tutti  e  con  estensione
della sua azione umanitaria all'intero territorio; 
    g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al  carattere
di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte
le societa' nazionali hanno uguali diritti e il  dovere  di  aiutarsi
reciprocamente. 
  2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto  l'alto
patronato del Presidente della Repubblica. 
 
          Note allo statuto. 
          Nota all'art. 1: 
              - Il regio decreto  7  febbraio  1884,  n.  1243,  reca
          «L'erezione  in  corpo  morale  dell'Associazione  italiana
          della Croce rossa».