ALLEGATO NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA Art. 1. Costituzione e principi fondamentali 1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali: a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli; b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica; c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso; d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e' ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico; f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio; g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. 2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Note allo statuto. Nota all'art. 1: - Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, reca «L'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa».