Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci 1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente. 2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale. 3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale. 4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.