(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 10)
                              Art. 10. 
 
                   Ammissione e decadenza dei soci 
 
  1.  L'ammissione  dei  soci  ordinari  e  dei  soci  attivi   nelle
rispettive categorie nonche' la verifica annuale della  conservazione
dei requisiti, sono demandate al  consiglio  direttivo  del  comitato
provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale,  su  proposta
dell'organo responsabile di ciascuna componente. 
  2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito  e  di
socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale. 
  3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa  diffida,  con
le modalita' previste dal  regolamento  di  componente,  in  caso  di
mancato pagamento della quota  associativa  annuale,  secondo  quanto
deliberato dal consiglio direttivo nazionale. 
  4.   I   soci   possono,   per   gravi   motivi,   essere   radiati
dall'Associazione con  delibera  del  consiglio  direttivo  regionale
competente per territorio. Il socio  radiato  puo'  fare  appello  al
consiglio  direttivo  nazionale,  la  cui  decisione   ha   carattere
definitivo.