(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 11)
                              Art. 11. 
 
                    Gratuita' e incompatibilita' 
 
  1. Le cariche dell'Associazione italiana  della  Croce  rossa  sono
gratuite  ed  incompatibili   con   qualsiasi   incarico   retribuito
dall'Associazione stessa  o,  al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal
presente statuto, con la titolarita' di  altre  cariche  associative,
salva la facolta' di opzione dell'interessato, da  esercitarsi  entro
dieci giorni dalla nomina o elezione.  La  nuova  nomina  o  elezione
diviene efficace solo a seguito dell'opzione. 
  2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile  con  quelle
di  presidente  regionale,  provinciale  o  locale;   il   presidente
regionale, provinciale o locale che sia eletto  presidente  nazionale
deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza  entro
dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima  carica
associativa; se viene eletto  presidente  nazionale  uno  dei  membri
eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali,  la
relativa   assemblea   regionale   elegge   un    altro    componente
dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto  presidente
nazionale. 
  3. Sono rimborsabili le spese sostenute  per  l'espletamento  delle
cariche preventivamente autorizzate e documentate. 
  4. L'associazione italiana della  Croce  rossa  puo'  prevedere  il
rimborso, a favore dei  lavoratori  dipendenti  titolari  di  cariche
elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per
il  periodo  di   partecipazione   alle   riunioni   dell'organo   di
appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di
permessi  retribuiti  ai  lavoratori  dipendenti  eletti  negli  enti
locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
 
          Nota all'art. 11: 
              - L'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, recante il «Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali» e' il seguente: 
              «Art. 79  (Permessi  e  licenze).  -  1.  I  lavoratori
          dipendenti, pubblici e  privati,  componenti  dei  consigli
          comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
          montane e delle unioni  di  comuni,  nonche'  dei  consigli
          circoscrizionali dei comuni  con  popolazione  superiore  a
          500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal  servizio
          per l'intera giornata in cui sono  convocati  i  rispettivi
          consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in  orario
          serale,  i  predetti  lavoratori  hanno  diritto   di   non
          riprendere il  lavoro  prima  delle  ore  otto  del  giorno
          successivo; nel caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si
          protraggano  oltre  la   mezzanotte,   hanno   diritto   di
          assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 
              2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano
          altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati  e
          di coloro che svolgono  il  servizio  sostitutivo  previsto
          dalla legge. Ai sindaci, ai  presidenti  di  provincia,  ai
          presidenti delle comunita' montane  che  svolgono  servizio
          militare di leva o che sono richiamati o  che  svolgono  il
          servizio sostitutivo,  spetta,  a  richiesta,  una  licenza
          illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. 
              3. I lavoratori dipendenti facenti parte  delle  giunte
          comunali,  provinciali,  metropolitane,   delle   comunita'
          montane,  nonche'  degli  organi  esecutivi  dei   consigli
          circoscrizionali, dei municipi, delle unioni  di  comuni  e
          dei consorzi fra enti locali, ovvero  facenti  parte  delle
          commissioni  consiliari  o   circoscrizionali   formalmente
          istituite nonche' delle commissioni comunali  previste  per
          legge, ovvero membri  delle  conferenze  dei  capogruppo  e
          degli  organismi  di  pari  opportunita',  previsti   dagli
          statuti e dai  regolamenti  consiliari,  hanno  diritto  di
          assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
          organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.  Il
          diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
          tempo per raggiungere il luogo della riunione  e  rientrare
          al posto di lavoro. Le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si applicano altresi' nei confronti dei  militari  di
          leva o di coloro che sono  richiamati  o  che  svolgono  il
          servizio sostitutivo. 
              4. I componenti  degli  organi  esecutivi  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
          comuni, delle comunita' montane e  dei  consorzi  fra  enti
          locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
          circoscrizionali,   nonche'   i   presidenti   dei   gruppi
          consiliari delle province  e  dei  comuni  con  popolazione
          superiore  a  15.000  abitanti,  hanno  diritto,  oltre  ai
          permessi di cui ai  precedenti  commi,  di  assentarsi  dai
          rispettivi posti di lavoro per un massimo  di  ventiquattro
          ore lavorative al mese, elevate a  quarantotto  ore  per  i
          sindaci, presidenti delle province, sindaci  metropolitani,
          presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
          provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
          abitanti. 
              5. I lavoratori dipendenti di cui al presente  articolo
          hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino  ad
          un massimo di ventiquattro ore lavorative  mensili  qualora
          risultino necessari per l'espletamento del mandato. 
              6. L'attivita' ed i tempi di espletamento  del  mandato
          per i quali i lavoratori chiedono  ed  ottengono  permessi,
          retribuiti e non retribuiti, devono  essere  prontamente  e
          puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.».