(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 12)
                              Art. 12. 
 
                             Elettorato 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della  legge  19
gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci  attivi
da almeno due anni in regola con la quota sociale. 
  2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno  due
anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano
compiuto la maggiore eta'. 
  3. Gli iscritti al corpo militare della  Croce  rossa  italiana  in
congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le  condizioni  di  cui  al
precedente comma, solo qualora prestino  gratuitamente  attivita'  di
volontariato  in  favore  della  Croce  rossa  italiana   rinunciando
espressamente  ai  benefici  previsti  per  il  personale  del  corpo
militare richiamato in servizio attivo. 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19  novembre
          2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          gennaio 2005,  n.  1,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
          snellire le  strutture  ed  incrementare  la  funzionalita'
          della Croce rossa italiana», dispone: 
              «2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per  le  prime
          elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I.
          dopo la data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
          tutti i soggetti che, alla data di indizione delle  stesse,
          risultino essere regolarmente iscritti all'Associazione  da
          almeno ventiquattro mesi».