Art. 13. Elezioni 1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41. 2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario. 3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali. 4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.