(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 13)
                              Art. 13. 
 
                              Elezioni 
 
  1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della
Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste
dagli articoli 19, 29, 36 e 41. 
  2. In ogni comitato regionale e  provinciale  sono  istituiti,  con
provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o  piu'  uffici
elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario. 
  3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta
del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali  presso  i
comitati locali. 
  4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e'  istituito
un ufficio elettorale  centrale,  con  il  compito  di  espletare  le
operazioni  necessarie  alla   elezione   del   consiglio   direttivo
nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o
contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio
e' costituito  da  un  presidente,  da  scegliere  tra  i  componenti
dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature  in  quiescenza,  da
sette membri  scelti  nell'Associazione  in  possesso  di  specifiche
competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria,  tutti  nominati
con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.