Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate 1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione. 2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e' disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. 4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente. 5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature. 6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2. 7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta consecutivamente. 8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Note all'art. 14: - Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana» (art. 70 della legge n. 833 del 1978), sono i seguenti: «Art. 10. - Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla e' rinnovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonche' circa i poteri e le facolta', del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potra' estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate. In conformita' alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione e' tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.». «Art. 11. - Le autorita' di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.». - La lettera v), comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», e' il seguente: «1. Il Capo di Stato maggiore della difesa: a) - u) (Omissis); v) dispone per l'impiego del corpo delle infermiere volontarie». - L'art. 73 del regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, recante: «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana», e' il seguente: «73. L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate. Il maggiore generale e' prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'Associazione.