(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 14)
                              Art. 14. 
 
                Servizi ausiliari delle Forze armate 
 
  1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il  corpo  delle
infermiere volontarie sono  corpi  ausiliari  delle  Forze  armate  e
dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione. 
  2. L'impiego del corpo  militare  della  Croce  rossa  italiana  e'
disposto dal presidente nazionale e  si  svolge  sotto  la  vigilanza
dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei  principi
di Croce rossa e di quanto  disposto  dagli  articoli  10  e  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 
  3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto  dal
Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556. 
  4. L'ispettore nazionale  del  corpo  militare  della  Croce  rossa
italiana, prescelto fra i colonnelli in  servizio,  e'  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
della difesa, su designazione  del  presidente  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 73 del regio  decreto  10  febbraio  1936,  n.  484,  e
successive modificazioni. Il vertice del corpo militare  della  Croce
rossa  italiana  deve  provenire  dal  medesimo  corpo.  L'ispettrice
nazionale del corpo  delle  infermiere  volontarie  e'  nominata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una
terna di nomi indicata dal presidente  nazionale  della  Croce  rossa
italiana.  L'ispettrice  nazionale  e'  scelta  tra   le   infermiere
volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione  tecnica
e  attitudini  al  comando,  dura  in  carica  quattro  anni  ed   e'
confermabile per non piu' di una volta consecutivamente. 
  5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua  la
terna dei nomi delle candidate alla carica  di  ispettrice  nazionale
del corpo delle infermiere  volontarie  con  atto  motivato,  tenendo
conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali  e  della
segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile
ai fini della individuazione e valutazione delle candidature. 
  6. Il presidente nazionale nomina  su  designazione  dell'ispettore
nazionale del corpo militare, i  rappresentanti  della  componente  a
livello  nazionale,  regionale,  provinciale  e  locale,  secondo   i
requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2. 
  7.  Le  vice   ispettrici   nazionali,   la   segretaria   generale
dell'ispettorato,  le  ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  le
ispettrici di comitato  e  le  vice-ispettrici  sono  scelte  tra  le
infermiere  volontarie  che  abbiano   i   requisiti   di   specifica
preparazione tecnica  e  attitudini  al  comando,  durano  in  carica
quattro anni e possono essere confermate per non  piu  di  una  volta
consecutivamente. 
  8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di  preparazione
e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante:  «Riordinamento
          della Croce rossa italiana» (art. 70 della legge n. 833 del
          1978), sono i seguenti: 
              «Art. 10.  -  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti
          umanitari   commessi   da   convenzioni    e    risoluzioni
          internazionali, nulla e' rinnovato  circa  la  collocazione
          del  corpo  militare  della  C.R.I.  ed  il   corpo   delle
          infermiere volontarie ausiliarie delle Forze  armate  dello
          Stato nonche' circa i poteri e le  facolta',  del  Ministro
          della difesa che, di intesa con  il  Ministro  del  tesoro,
          potra' estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore
          sullo stato del personale militare delle Forze armate. 
              In    conformita'     alla     richiamata     normativa
          internazionale, l'Associazione e' tenuta  ad  attendere  in
          via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del
          Ministero della difesa, alla  preparazione  del  personale,
          dei materiali e delle strutture  di  pertinenza  dei  corpi
          suddetti, al fine di assicurare costantemente  l'efficienza
          dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.». 
              «Art. 11. - Le autorita' di  vertice  dei  corpi  della
          C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono  direttamente
          dal presidente nazionale dell'istituzione, il  quale  nella
          ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti  i
          poteri,       diventando       l'unico       rappresentante
          dell'Associazione. 
              Per la formazione  delle  infermiere  e  del  personale
          volontario per il soccorso la  Croce  rossa  italiana  puo'
          stipulare convenzioni con le  regioni,  ferma  restando  la
          possibilita'  della  formazione  attraverso  gli   ospedali
          militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 
              Il diploma di infermiera  volontaria  della  C.R.I.  e'
          valido nell'ambito dei servizi resi  nell'assolvimento  dei
          compiti propri dell'istituzione e per  le  Forze  armate  e
          consente inoltre  l'accesso,  nel  possesso  dei  requisiti
          richiesti, al secondo anno delle  scuole  delle  infermiere
          professionali. 
              L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi  della
          C.R.I. ausiliari  delle  Forze  armate  sono  sovvenzionati
          dallo Stato.». 
              - La lettera v), comma 1, dell'art. 2 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  ottobre  1999,  n.  556,
          recante: «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  10  della
          legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le  attribuzioni
          dei vertici militari», e' il seguente: 
              «1. Il Capo di Stato maggiore della difesa: 
                a) - u) (Omissis); 
                v) dispone per l'impiego del corpo  delle  infermiere
          volontarie». 
              - L'art. 73 del regio decreto n. 484  del  10  febbraio
          1936, recante: «Norme per disciplinare lo stato  giuridico,
          il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento  economico
          ed  amministrativo  del   personale   della   Croce   rossa
          italiana», e' il seguente: 
              «73. L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo,
          con  promozioni  successive,  da  ciascun  grado  a  quello
          immediatamente  superiore,  nella  misura  e  colle   norme
          appresso indicate. 
              Il maggiore generale  e'  prescelto  fra  i  colonnelli
          medici o  commissari  e  nominato  con  decreto  reale,  su
          proposta del Ministro per la guerra,  su  designazione  del
          presidente generale dell'Associazione.