Art. 15. Onorificenze 1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa. 2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale. 3. Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.