Art. 2. Compiti 1. Sono compiti della Croce rossa italiana: a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale; b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile; c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria; g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa; h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario; i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa; l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
Note all'art. 2: - La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la «Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949; a) convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra». - L'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e' il seguente: «Art. 70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione. Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa; 2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali; 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale; 4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' essere prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.».