(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 2)
                               Art. 2. 
 
                               Compiti 
 
  1. Sono compiti della Croce rossa italiana: 
    a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto
armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive  dalla  legge  27  ottobre
1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo  sgombero
ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime
dei conflitti armati,  allo  svolgimento  dei  compiti  di  carattere
sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di  difesa  civile;
disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza  dei  prigionieri
di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati
e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi  e'  predeterminata  in
tempo di pace per il tempo di  guerra  dal  Ministero  della  difesa,
fermo restando le competenze  degli  organi  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
    b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione  sanitaria,  la   cultura   di   protezione   civile   e
dell'assistenza alla persona, organizzare  e  svolgere  in  tempo  di
pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni
nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni
di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i  compiti  di
struttura operativa nazionale del servizio  nazionale  di  protezione
civile; 
    c) concorrere  attraverso  lo  strumento  della  convenzione,  ad
organizzare ed effettuare con propria organizzazione il  servizio  di
pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 70 della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, e nel rispetto della legislazione nazionale e  delle  competenze
regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati  dal  presente
statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; 
    d)   concorrere   al   raggiungimento    delle    finalita'    ed
all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale  con  il
proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche'  con  personale
comandato o assegnato  e  svolgere,  altresi',  attivita'  e  servizi
sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e
degli altri  enti  pubblici  e  privati,  attraverso  la  stipula  di
apposite convenzioni; 
    e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra  la
popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel  rispetto  della
normativa vigente e delle norme statutarie; 
    f) collaborare con le Forze armate per il servizio di  assistenza
sanitaria; 
    g) promuovere la partecipazione dei  giovani  alle  attivita'  di
Croce rossa e  diffondere  fra  i  giovanissimi,  anche  in  ambiente
scolastico ed in  collaborazione  con  le  autorita'  scolastiche,  i
principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa; 
    h)   promuovere   e   diffondere   i   principi   umanitari   che
caratterizzano l'istituzione della Croce rossa  internazionale  e  il
diritto internazionale umanitario; 
    i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri  Paesi,
aderendo al Movimento  internazionale  di  Croce  rossa  e  Mezzaluna
rossa; 
    l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni  e
raccomandazioni degli organi della Croce  rossa  internazionale  alle
societa' nazionali di  Croce  rossa,  nel  rispetto  dell'ordinamento
vigente; 
    m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi,  regolamenti
e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la  «Ratifica
          ed esecuzione  delle  seguenti  convenzioni  internazionali
          firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949; 
                a)   convenzione   relativa   al   trattamento    dei
          prigionieri di guerra; 
                b) convenzione per il miglioramento della  sorte  dei
          feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; 
                c) convenzione per il miglioramento della  sorte  dei
          feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze  armate  sul
          mare; 
                d) convenzione relativa alla protezione delle persone
          civili in tempo di guerra». 
              - L'art. 70 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e'
          il seguente: 
              «Art. 70. Scorporo dei  servizi  sanitari  della  Croce
          rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione. 
              Con effetto  dal  1°  gennaio  1980,  con  decreto  del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  sono  trasferiti  ai  comuni   competenti   per
          territorio  per  essere  destinati  alle  unita'  sanitarie
          locali i servizi di assistenza sanitaria  dell'Associazione
          della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente
          alle sue originarie finalita', nonche'  i  beni  mobili  ed
          immobili destinati ai predetti servizi ed il  personale  ad
          essi   adibito,   previa   individuazione   del    relativo
          contingente. 
              Per il  trasferimento  dei  beni  e  del  personale  si
          adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui  agli
          articoli 65 e 67. 
              Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore  della
          presente legge, e' delegato ad  emanare,  su  proposta  del
          Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  della
          difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
          per il riordinamento della Associazione della  Croce  rossa
          italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
                1) l'organizzazione dell'Associazione  dovra'  essere
          ristrutturata in conformita' del  principio  volontaristico
          della Associazione stessa; 
                2)  i  compiti  dell'Associazione   dovranno   essere
          rideterminati in relazione  alle  finalita'  statutarie  ed
          agli  adempimenti  commessi  dalle  vigenti  convenzioni  e
          risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa
          internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali; 
                3) le strutture  dell'Associazione,  pur  conservando
          l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate  su
          base regionale; 
                4) le  cariche  dovranno  essere  gratuite  e  dovra'
          essere prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati
          per    attive    prestazioni     volontarie     nell'ambito
          dell'Associazione.».