Art. 3. Servizi delegati 1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.