(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 4)
                               Art. 4. 
 
            Preparazione del personale e dei soci attivi 
 
  1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce  rossa  italiana
provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale  e
dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera  b),  anche
mediante proprie scuole. 
  2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento  del
proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare  convenzioni  con
le  Regioni,  le  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
universita',  altri  enti  pubblici  o  privati,  ferma  restando  la
possibilita' della formazione  attraverso  gli  ospedali  militari  o
proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 
  3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo'
stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la  possibilita'
della formazione attraverso gli ospedali militari o  proprie  scuole,
ordinate allo scopo specifico. Il diploma  di  infermiera  volontaria
della Croce rossa italiana e' valido  nell'ambito  dei  servizi  resi
nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le  Forze
armate e consente  inoltre  l'accesso,  nel  possesso  dei  requisiti
richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario,  al  secondo
anno  delle  scuole  delle   infermiere   professionali   o   livello
equipollente   nell'ambito   dei   corsi   di   laurea   in   scienze
infermieristiche.