Art. 4. Preparazione del personale e dei soci attivi 1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole. 2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. 3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.