Art. 6. Personale civile 1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. 2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». - Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, reca: «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della Associazione italiana della Croce rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari». - Con l'ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, vengono ratificate le ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa della Croce rossa italiana.