(Convenzione - art. 1)
CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE
   TRA IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL  GOVERNO  DELLA
   REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica
algerina democratica e popolare,  di  seguito  denominati  «le  Parti
contraenti»; 
  Considerato il comune ideale di giustizia e di liberta' che guida i
due Stati; 
  Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti  l'efficacia  della
mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
                               Art. 1. 
                        Protezione giuridica 
  1. I  cittadini  di  ciascuna  Parte  contraente  beneficiano,  nel
territorio dell'altra Parte contraente, per quanto  riguarda  i  loro
diritti personali e patrimoniali, della stessa  protezione  giuridica
che quest'ultima accorda ai propri cittadini. 
  2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorita'
giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento  e  la  difesa  dei
loro diritti. 
  3.  Il  comma  precedente  si  applica  alle   persone   giuridiche
costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di  ciascuna
Parte contraente.