(Convenzione - art. 2)
                               Art. 2. 
                       Cautio judicatum solvi 
  1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi
all'autorita' giudiziaria dell'altra  Parte  contraente  non  possono
essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi  titolo,  in  ragione
della loro qualita'  di  stranieri  o  di  non  residenti  o  di  non
domiciliati nel territorio di tale ultima Parte. 
  2.  Il  comma  precedente  si  applica  alle   persone   giuridiche
costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di  ciascuna
Parte contraente.