Art. 2. Cautio judicatum solvi 1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte. 2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.