Art. 3. Gratuito patrocinio 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio, allo stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purche' si adeguino alle leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio. 2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio di una delle due Parti, la certificazione attestante l'insufficienza di mezzi viene rilasciata al ricorrente dalle autorita' di quest'ultima. Se l'interessato risiede in un Paese terzo, il certificato viene rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.