(Convenzione - art. 3)
                               Art. 3. 
                         Gratuito patrocinio 
  1.  I  cittadini  di  ciascuna  Parte  contraente  beneficiano  nel
territorio dell'altra Parte contraente del gratuito patrocinio,  allo
stesso modo dei cittadini di quest'ultima, purche' si  adeguino  alle
leggi del Paese in cui viene richiesto il patrocinio. 
  2. Se il richiedente ha la residenza nel territorio  di  una  delle
due Parti, la  certificazione  attestante  l'insufficienza  di  mezzi
viene rilasciata al ricorrente dalle autorita'  di  quest'ultima.  Se
l'interessato  risiede  in  un  Paese  terzo,  il  certificato  viene
rilasciato dal console del suo Paese, territorialmente competente.