(Convenzione - art. 4)
                               Art. 4. 
                   Esenzione dalla legalizzazione 
  1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione
sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione. 
  2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma  e  del
timbro ufficiale dell'autorita' competente al loro rilascio.