(Accordo- art. 10)
                              Art. 10. 
                        Formazione permanente 
 
  1. Il personale incaricato che partecipa  ad  iniziative  formative
per  l'acquisizione  dei  crediti  formativi   annuali   obbligatori,
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione  continua  ai
sensi dell'art. 16-bis, commi 1  e  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato  in  attivita'  di
servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.