Art. 11. Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro 1. La tutela della salute e dell'integrita' fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo e' garantita, nei limiti e con il rispetto della normativa vigente, a mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gia' presente nelle sedi SASN.