(Accordo- art. 14)
                              Art. 14. 
                       Commissione paritetica 
 
  1.  Presso  la  sede  centrale  del  Ministero  e'  istituita   con
provvedimento del direttore della Direzione  generale  delle  risorse
umane e delle professioni sanitarie una  commissione  paritetica  che
svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo  e  che  puo'
formulare proposte per il miglioramento del servizio  anche  ai  fini
organizzativi. 
  2. La commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di
cui al presente  accordo  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
firmatarie  del  presente  accordo  e  da  un  numero  paritetico  di
funzionari del Ministero della  salute,  ivi  compreso  il  direttore
generale  della  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e  delle
professioni sanitarie. Ciascuna organizzazione  sindacale  firmataria
del presente accordo puo' designare un solo  rappresentante  in  seno
alla commissione. 
  3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo
sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli  subentra  in
caso di decadenza. 
  4. La commissione  e'  presieduta  dal  direttore  della  Direzione
generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie  o  da  un
suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Ministero della salute. 
  5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da  componente
della commissione. 
  6. La commissione delibera a maggioranza. Per  la  validita'  delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della  meta'  dei  componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  7. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a
richiesta di almeno tre sindacati firmatari.