(Accordo- art. 2)
                               Art. 2. 
                     Conferimento dell'incarico 
 
  1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora  si
determini la necessita'  di  attribuire  un  incarico  di  infermiere
generico  o  professionale,  tecnico  di   radiologia,   tecnico   di
laboratorio,  tecnico  terapista   della   riabilitazione,   chimico,
psicologo  o  biologo,  previa  autorizzazione  del  direttore  della
Direzione generale delle risorse umane e  professioni  sanitarie,  ne
da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici  giorni
nell'albo dell'ufficio SASN  di  Napoli  o  Genova,  territorialmente
competente in relazione alla localita' in cui l'incarico deve  essere
svolto. 
  2.  Detto  avviso  e',  altresi',  pubblicato  negli   albi   della
capitaneria  di  porto  competente  per  territorio  e   della   sede
dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed  e'  inviato
per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali e  alle  rispettive
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 
  3. Gli aspiranti all'incarico  devono  inoltrare  all'ufficio  SASN
competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita
domanda in carta semplice, specificando  i  titoli  accademici  e  di
servizio posseduti,  nonche'  altri  titoli  inerenti  al  curriculum
formativo e professionale.  Nella  domanda,  inoltre,  devono  essere
elencati gli incarichi professionali svolti o in  corso,  l'ente  per
conto del quale detti incarichi  vengono  svolti,  il  luogo  ove  le
relative prestazioni  vengono  rese  nonche'  l'esatta  distribuzione
delle stesse nell'arco della giornata. 
  4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda,  gli  aspiranti  all'incarico  devono  essere  iscritti   al
relativo Ordine professionale, ove esistente. 
  5. Al momento del conferimento  dell'incarico,  gli  aspiranti  non
devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui
al successivo art. 3. 
  6. L'ufficio SASN competente effettua  la  valutazione  comparativa
dei titoli posseduti dagli  aspiranti  all'incarico  sulla  base  dei
criteri indicati nella tabella A. 
  7. Completata la fase di valutazione  dei  titoli,  l'ufficio  SASN
trasmette  al  competente  ufficio  della  Direzione  generale  delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle
relative domande, i  verbali  delle  operazioni  compiute,  indicando
l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei  criteri
innanzi elencati. 
  8. Il direttore della predetta  Direzione,  se  ritiene  idonea  la
proposta dell'ufficio  SASN  competente,  autorizza  il  conferimento
dell'incarico. 
  9. Nel caso che due  aspiranti  raggiungano  lo  stesso  punteggio,
l'incarico sara'  conferito  all'aspirante  che  abbia  riportato  un
punteggio maggiore per i titoli di servizio. 
  10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN  competente  mediante
lettera in duplice copia, una  delle  quali  deve  essere  restituita
dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione  della  presente
normativa,  dell'orario,  dei  giorni  e  dei  luoghi  stabiliti  per
l'esecuzione delle prestazioni professionali. 
  11.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  conferimento
dell'incarico, l'aspirante, a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.
15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza  dei  casi
di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve
trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e
dei titoli dichiarati nella domanda. 
  12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova  di  tre  mesi,
durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per
il personale confermato nell'incarico. 
  13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e'  conferito
a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da  parte
del Ministero della salute  -  ufficio  SASN  competente  -  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  non   venga   notificata
all'incaricato la mancata conferma. 
  14.  Contro  il  provvedimento  di  mancata  conferma  e'   ammessa
opposizione da parte dell'interessato al  Ministero  della  salute  -
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro
quindici  giorni  dalla  ricezione  della   relativa   comunicazione.
L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
  15. Il direttore della Direzione generale  delle  risorse  umane  e
professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica  di  cui  al
successivo articolo 14,  emette  provvedimento  definitivo  entro  il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'opposizione dandone comunicazione  all'ufficio  SASN  competente
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 
  16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione
dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita'
previste dal presente articolo. 
  17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile  graduatoria,  in
deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero  della  salute  puo'
conferire incarichi provvisori. 
  18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande  agli
atti, propone al direttore della  Direzione  generale  delle  risorse
umane e professioni sanitarie di  conferire  l'incarico  provvisorio,
all'aspirante  ritenuto  piu'  idoneo,  individuato  sulla  base  dei
criteri sopra elencati. Se concorda con tale proposta,  il  direttore
generale autorizza il conferimento dell'incarico  provvisorio,  nelle
more della pronta attivazione delle  procedure  per  il  conferimento
dell'incarico definitivo. 
  19. E' confermato nell'incarico a tempo indeterminato il  personale
titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.