(Accordo- art. 5)
                               Art. 5. 
                          Massimale orario 
 
  1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato  e'  fissato
in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo  le  esigenze  di
servizio dell'ufficio SASN competente. 
  2. Qualora per esigenze straordinarie di  servizio  sia  necessario
superare  occasionalmente  l'orario  massimo   settimanale   previsto
dall'incarico,  l'ufficio  SASN  competente   puo'   autorizzare   il
prolungamento. 
  3.  Ai  biologi,  ai  chimici  e  agli  psicologi  autorizzati   al
prolungamento di orario e' corrisposto il  compenso  orario  previsto
dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 446. 
  4. Al restante  personale  autorizzato  a  prolungare  l'orario  e'
corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.