Art. 5. Massimale orario 1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e' fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente. 2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente puo' autorizzare il prolungamento. 3. Ai biologi, ai chimici e agli psicologi autorizzati al prolungamento di orario e' corrisposto il compenso orario previsto dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446. 4. Al restante personale autorizzato a prolungare l'orario e' corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.