(Accordo- art. 8)
                               Art. 8. 
                          M o b i l i t a' 
 
  1.  Per  esigenze  di  carattere  organizzativo  e  funzionale   il
Ministero della salute - ufficio SASN  competente  -  puo'  avvalersi
dell'istituto della  mobilita'  anche  nell'ipotesi  di  riduzione  o
soppressione dell'orario di attivita' di cui al  precedente  articolo
6. 
  2. La procedura della mobilita' sara'  attivata  nel  rispetto  dei
criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente
accordo. Qualora nel termine di trenta  giorni  non  fosse  raggiunto
alcun  accordo,  la  procedura  della  mobilita'  sara'  attivata  ad
iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianita' di servizio. 
  3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa  opposizione  da
parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale
delle risorse umane  e  professioni  sanitarie  -  entro  il  termine
perentorio di giorni quindici  dal  ricevimento  della  comunicazione
scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
  4. Il direttore della su indicata Direzione  generale,  sentita  la
commissione paritetica di  cui  al  successivo  articolo  14,  emette
provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di  ricezione
dell'opposizione dandone comunicazione  all'ufficio  SASN  competente
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 
  5.  Nel  caso   di   non   agibilita'   temporanea   del   presidio
ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente  -
assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno  economico  per  lo
stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu'  vicino
di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'. 
  6. Il provvedimento di  mobilita'  puo'  essere  adottato  anche  a
domanda  dell'incaricato,  valutate  le   prioritarie   esigenze   di
servizio. 
  7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo,
il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato
a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso
delle spese di viaggio.