Art. 8. M o b i l i t a' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente - puo' avvalersi dell'istituto della mobilita' anche nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 6. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata nel rispetto dei criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente accordo. Qualora nel termine di trenta giorni non fosse raggiunto alcun accordo, la procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. Il direttore della su indicata Direzione generale, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'. 6. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio. 7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso delle spese di viaggio.