(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Sono parimenti esclusi dal prestito: 
 
      a) gli spartiti e i pezzi musicali, i romanzi, i  racconti,  le
commedie, i libri di frivolo argomento o di mero passatempo; 
 
      b) i giornali politici dell'annata in corso, e gli  ultimi  due
numeri dei periodici e delle riviste in corso di pubblicazione; 
 
      c) i volumi di giornali, di periodici e riviste che per  alcuna
ragione siano da considerare come molti rari; 
 
      d) le enciclopedie, i dizionari, le miscellanee in volumi e  le
raccolte poligrafiche d'uso frequente e le opere collocate nelle sale
di consultazione; 
 
      e) i compendi, i libri di testo in uso nelle scuole; 
 
      f) i libri pubblicati nell'ultimo biennio,  per  sei  mesi  dal
loro ingresso in biblioteca; 
 
      g) i libri non ancora registrati, non bollati ne'  numerati,  i
libri o  fascicoli  non  cuciti  in  maniera  da  garantire  la  loro
conservazione, quelli prenotati per lo studio o d'uso frequente nelle
sale di lettura e quelli occorrenti  per  i  lavori  d'ufficio  degli
impiegati.