(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 10)
                               Art. 10 
                     Provvedimenti disciplinari 
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il  Ministero
del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,  Direzione
generale delle risorse umane e professioni sanitarie, adotta, sentito
l'interessato,  uno  dei  provvedimenti  di   cui   all'articolo   27
dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in  data  23  marzo
2005. 
2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato,
da presentarsi  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  relativa
comunicazione, alla suindicata Direzione generale del  Ministero  del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, sentita  la
commissione di cui all'articolo 32 del presente  accordo,  decide  in
via definitiva entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  del  ricorso,
notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 
3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al Comitato di
cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo
in data 23 marzo 2005 nonche' all'Ordine dei medici  territorialmente
competente per i relativi provvedimenti.