Art. 10 Provvedimenti disciplinari 1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 nonche' all'Ordine dei medici territorialmente competente per i relativi provvedimenti.