Art. 11 Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento defmitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.