(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 11)
                               Art. 11 
                              Mobilita' 
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il  Ministero
del Lavoro, della Salute e  delle  Politiche  Sociali,  ufficio  SASN
competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita'
previsto dall'articolo 17  dell'accordo  collettivo  nazionale,  reso
esecutivo in data 23 marzo 2005, anche nelle ipotesi di  riduzione  o
soppressione dell'orario di attivita' di cui al  precedente  articolo
7. Il  relativo  provvedimento  va  comunicato  al  Comitato  di  cui
all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 
2. La procedura della mobilita'  sara'  attivata  ad  iniziare  dallo
specialista  che  nell'ambito  della  specialita'  abbia  la   minore
anzianita' di servizio. 
3. Contro il provvedimento di mobilita'  e'  ammessa  opposizione  da
parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e  delle
Politiche  Sociali,  Direzione  generale  delle   risorse   umane   e
professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici
dal ricevimento della comunicazione scritta. 
4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
5. La suddetta  Direzione  generale  emette  provvedimento  defmitivo
entro trenta giorni dalla data  di  ricezione  dell'opposizione,  che
provvede a notificare il provvedimento  stesso  all'interessato  e  a
informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo  collettivo
nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 
6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio  ambulatoriale,
il Ministero del Lavoro, della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
ufficio SASN competente,  utilizza  temporaneamente  lo  specialista,
senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 
7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda
dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.