(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 12)
                               Art. 12 
                        Indennita' di accesso 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  46  dell'accordo
collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo  2005,  qualora
il medico svolga per il Ministero del Lavoro, della  Salute  e  delle
Politiche Sociali un incarico, al di fuori del comune  di  residenza,
in un comune  dove  svolge  attivita'  anche  per  conto  degli  enti
pubblici  che  adottano  la  convenzione  predetta  e  per  la  quale
percepisce  dagli  enti  medesimi  l'indennita'  di   accesso,   tale
indennita' sara' a carico del Ministero del Lavoro,  della  Salute  e
delle  Politiche  Sociali,  ufficio  SASN  competente  e  degli  enti
predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 
2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data  di
pubblicazione del  presente  accordo,  non  compete  l'indennita'  di
accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello  in  cui
e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 
3. Allo specialista, che risiede  in  localita'  non  compresa  nella
provincia in cui e' ubicato il presidio presso  il  quale  l'incarico
deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso  correlata  a
tale  incarico.  Resta  ferma  la  norma  finale  n.  4  dell'accordo
collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.