Art. 13 Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, l'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione a un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.