(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 13)
                               Art. 13 
        Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria 
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, sono tenuti a partecipare  ai
corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal  Ministero
medesimo. 
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L.,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 33 dell'accordo  collettivo  nazionale,
reso esecutivo in data 23 marzo 2005, sono tenuti  a  partecipare  ai
corsi di  aggiornamento  e/o  formazione  organizzati  dal  Ministero
medesimo, o da organizzazioni accreditate, per  conto  del  Ministero
stesso. 
3. Per la partecipazione ai  corsi  obbligatori  viene  applicato  lo
stesso trattamento previsto per  i  dipendenti  dello  Stato  con  la
qualifica di dirigente. 
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti
sono considerati in permesso retribuito. 
5. Le ore di corso che superano  l'impegno  orario  giornaliero  sono
retribuite  a  parte,  ai  sensi  del  comma  14   dell'articolo   30
dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in  data  23  marzo
2005. 
6. Fino ad un massimo del 30%  del  credito  obbligatorio,  l'ufficio
SASN   competente   puo'   riconoscere    come    utile    ai    fini
dell'aggiornamento obbligatorio, formazione  permanente,  nel  limite
massimo di 32 ore annue in proporzione a un massimale  orario  di  32
ore settimanali  di  titolarita'  d'incarico,  la  partecipazione  ai
corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati
dagli Ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari,  ai
congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni  consimili  compresi
nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi  organizzati
da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa'  scientifiche
o  organismi   similari,   autorizzandone   la   partecipazione   con
concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri  a
carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per
i  medici  di  medicina  generale  titolari  anche  di  incarico   di
assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.