Art. 14 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 25 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.