(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 15)
                               Art. 15 
           Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa 
1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle  Politiche  Sociali,
ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati  firmatari
dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al
medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da
concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 
2. I permessi di  cui  al  comma  precedente  sono  considerati  come
attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli  aspetti
sia normativi che economici previsti dal regolamento.