(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 16)
                               Art. 16 
                            Sostituzioni 
1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40  dell'accordo
collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 modificato
nel primo, secondo e terzo comma come  segue  e  con  esclusione  del
quinto comma. 
2. Per le sostituzioni di  durata  non  superiore  a  trenta  giorni,
l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli  assegna  l'incarico  di
supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo
dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni  di  durata  superiori  a
trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi,  il  medico
non abbia provveduto alla designazione del sostituto, 1' ufficio SASN
competente conferisce l'incarico di supplenza ad un  medico  comunque
disponibile. 
3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la  facolta',  qualora
lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione  di  incarichi
di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma,
la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 
4. Nei confronti  del  medico  supplente  non  operano  i  motivi  di
incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.