Art. 16 Sostituzioni 1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue e con esclusione del quinto comma. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, 1' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.