(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 17)
                               Art. 17 
                          Contributo ENPAM 
1. Per quanto concerne il contributo  dovuto  all'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano  le  disposizioni
di  cui  all'articolo  48  dell'accordo  collettivo  nazionale,  reso
esecutivo in data 23 marzo 2005.