(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 18)
                               Art. 18 
                  Riscossione delle quote sindacali 
1. Per quanto  concerne  la  riscossione  delle  quote  sindacali  si
applica  il  disposto  dell'articolo   51   dell'accordo   collettivo
nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.  In  particolare  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio
SASN competente, su espressa delega dei medici  interessati  effettua
le  trattenute  delle  quote  sindacali  e   le   versa   mensilmente
all'organizzazione sindacale indicata dal medico,  con  le  modalita'
che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia'
rilasciate.