(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 19)
                               Art. 19 
                              Compensi 
1.  Il  compenso  dei  medici  specialisti   ambulatoriali   titolari
d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato  dagli  articoli
8, 9 e 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo  in  data
23 marzo 2005, si articola in: 
a) quota oraria; 
b) quota variabile; 
c) aumento per rinnovo contrattuale. 
A - QUOTA ORARIA 
A.1 Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un
compenso  orario  di  euro   26,195   dal   01.01.2004,   comprensivo
dell'aumento di euro 0,905 di cui alla  tabella  C.1,  punto  1)  del
presente articolo. Tale compenso viene incrementato di euro 0,245 per
ora di incarico dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, come da
tabella C.1, punti 2) e 3). 
A.2  E'  corrisposta  inoltre   una   quota   oraria   in   relazione
all'anzianita' di servizio maturata fino alla data  del  29  febbraio
1996, pari a: 
euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo  mese  (pari  a  16
anni di anzianita') 
euro 0.017 per mese dal 193esimo. 
A.3 Per l'attivita' svolta dallo specialista  nei  giorni  festivi  e
nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6,  il  compenso  orario  e'
maggiorato nella misura del 30 %. 
Per l'attivita' svolta nelle  ore  notturne  dei  giorni  festivi  la
maggiorazione e' del 50 %. 
B - QUOTA VARIABILE 
B.1  A  decorrere  dal  01.01.2004,  le  quote  gia'  destinate  agli
specialisti  ambulatoriali  per  attivita'   connesse   alle   visite
biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni  urgenti
di diagnosi e cura, a quelle  di  particolare  impegno  professionale
eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a  quelle  concernenti
le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o  il  rinnovo
di licenze ed attestati  aeronautici,  tenuto  altresi'  conto  della
necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi  e
programmatori promossi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ai fini del perseguimento di una migliore efficacia
e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento
alle prestazioni previste dal  comma  1,  punto  B  dell'articolo  42
dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in  data  23  marzo
2005, costituiscono un fondo per la  ponderazione  qualitativa  delle
quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 2,485  per  ora
d'incarico, comprensive  dell'aumento  di  euro  0,905  di  cui  alla
successiva tabella C.1, punto 1). Tali quote sono aumentate  di  euro
0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005  come  da  tabella
C.1, punti 2) e 3). 
C - AUMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE 
C.1 Gli aumenti per rinnovo contrattuale, da  erogarsi  al  lordo  di
ogni ritenuta o contribuzione, sono i seguenti: 
 
 
Decorrenza quota oraria quota variabile 
 
1) Dal 01.01.2004 euro 0,905 euro 0,905 
2) Dal 31.12.2004 euro 0,245 euro 0,245 
3) Dal 31.12.2005 euro 0,22 euro 0,22 
 
C.2 Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti  arretrati  nella
seguente misura: 
 
 
Anno Euro/ora 
 
  Arretrati 2001 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 
                     dell'anno 2001 
  Arretrati 2002 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali 
                     dell'anno 2002 
  Arretrati 2003 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali 
                     dell'anno 2003