(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 2)
                               Art. 2 
                     Conferimento dell'incarico 
1. Il medico specialista di cui al presente  Accordo,  che  aspiri  a
svolgere  la  propria  attivita'  professionale   nell'ambito   delle
strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il  31  gennaio
di ciascun anno -  a  mezzo  raccomandata  A/R  o  mediante  consegna
diretta  al  competente  ufficio  del   Comitato   zonale,   di   cui
all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo  in
data  23  marzo  2005,  nel  cui  territorio  di  competenza  insiste
l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato  A
al citato decreto. 
2. La domanda deve contenere le  dichiarazioni,  rese  ai  sensi  del
D.P.R. n. 445/00, atte a provare il possesso dei titoli accademici  e
professionali conseguiti fino al  31  dicembre  dell'anno  precedente
elencati nella dichiarazione stessa. 
3. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti  in  materia
di imposta di bollo. 
4. Alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda  stessa
e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere
i seguenti requisiti: 
a) essere iscritto all'Albo professionale; 
b) possedere il  titolo  per  l'inclusione  nelle  graduatorie  delle
branche principali della  specialita'  medica  interessata,  previste
nell'allegato A dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo  in
data 23 marzo  2005.  Il  titolo  e'  rappresentato  dal  diploma  di
specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una
delle  branche  principali  della  specialita'.  Per  la  branca   di
odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione  in  graduatoria
anche l'iscrizione all'Albo professionale degli  Odontoiatri  di  cui
alla legge n. 409/85. 
5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata  di
anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti  i  titoli
accademici  o  professionali   che   comportino   modificazioni   nel
precedente punteggio a norma dell'allegato A dell'accordo  collettivo
nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 
6. Il Comitato zonale, ricevute le domande entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione  di  una
graduatoria per titoli, con validita'  annuale  per  ciascuna  branca
specialistica,  secondo  i  criteri  di  cui  all'allegato  A,  parte
seconda, dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23
marzo 2005. 
7. Il direttore generale dell'azienda  ,  ove  ha  sede  il  comitato
zonale di cui all'art. 24  dell'accordo  collettivo  nazionale,  reso
esecutivo in data 23 marzo 2005, ne cura  la  pubblicazione  mediante
affissione  all'Albo  aziendale  per  la  durata  di  15  giorni,   e
contemporaneamente la inoltra ai rispettivi  Ordini  provinciali  dei
medici e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione. 
8. Entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  gli  interessati  possono
inoltrare, mediante raccomandata A/R,  al  Comitato  zonale,  istanza
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 
9. Le graduatorie definitive predisposte  dal  Comitato  zonale  sono
approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla  Regione
che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione
entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
11.  La  pubblicazione  costituisce  notificazione   ufficiale   agli
interessati ed agli uffici SASN. 
12. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato  invio  del
Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente  ufficio
SASN di Napoli o di Genova. 
13. Le graduatorie hanno  effetto  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.