Art. 20 Premio di operosita' e di collaborazione 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo, con esclusione dei comma 1 e 2. 4. Il premio di collaborazione e' pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1.