(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 20)
                               Art. 20 
              Premio di operosita' e di collaborazione 
1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di  continuita'
per conto delle  soppresse  Casse  marittime  e  successivamente  del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio
SASN  competente,  ai  medici  ambulatoriali  spetta  il  premio   di
operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 49
dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in  data  23  marzo
2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9. 
2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario,  di  cui
all'articolo 19 del presente accordo, lettera A,  punti  Al  e  A2  e
lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 
3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il  premio  annuo
di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo,  con
esclusione dei comma 1 e 2. 
4. Il premio di collaborazione e' pari a un dodicesimo  del  compenso
orario annuo, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A,
punti Al e A2 e lettera B, punto B1.