Art. 3 Assegnazione degli incarichi 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza e' ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, vengono comunicati al Comitato Zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo articolo 4 e ne da' comunicazione all'ufficio SASN competente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da due specialisti designati dal Comitato zonale.