(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 3)
                               Art. 3 
                    Assegnazione degli incarichi 
1.  I  provvedimenti  per   l'attivazione   di   nuovi   turni,   per
l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei  turni  resisi
disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel  cui
territorio di competenza e' ubicato  l'ambulatorio  SASN  interessato
all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione  del  direttore
della Direzione generale delle risorse umane e professioni  sanitarie
del Ministero del Lavoro, della Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
vengono comunicati al Comitato Zonale competente. Il Comitato  zonale
medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo,  giugno,
settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 
2. Gli specialisti  ambulatoriali  aspiranti  al  turno  disponibile,
entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione,
devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita'
al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni  successivi
alla scadenza del  termine,  l'avente  diritto  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al successivo articolo  4  e  ne  da'  comunicazione
all'ufficio SASN competente. 
3. La comunicazione dei turni disponibili  puo'  contenere  eventuali
specificazioni   circa   il   possesso   di   particolari   capacita'
professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla
base  della  preventiva  verifica  del   possesso   delle   richieste
specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti,
composta da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali e da due specialisti designati dal Comitato
zonale.