(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 4)
                               Art. 4 
            Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita'
ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica
specialistica, e che le ore di attivita'  sono  ricoperte  attraverso
aumenti di orario nella stessa branca o attraverso  riconversione  in
branche diverse, per l'attribuzione dei turni  comunque  disponibili,
di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso
il seguente ordine di priorita': 
a) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga  nel  solo
ambito  zonale,  in  cui  e'  pubblicato  il  turno,   esclusivamente
attivita'   ambulatoriale   regolamentata   dall'accordo   collettivo
nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e  dagli  accordi  di
recepimento di cui  alla  dichiarazione  a  verbale  n.2  del  citato
accordo del 23 marzo 2005; tale priorita' e' valida solo per l'ambito
zonale in cui il medico e' titolare  di  un  maggior  numero  di  ore
d'incarico, nel caso lo stesso  sia  titolare  di  incarichi  in  due
diversi ambiti regionali. 
b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico
generico ambulatoriale di cui alla norma  finale  n.  5  dell'accordo
collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo  2005  e  dagli
accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a  verbale  n.2  del
citato accordo del 23 marzo 2005, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato  zonale
di  ottenere  un  incarico  di  medico   specialista   nella   branca
corrispondente al titolo di specializzazione posseduto, per un numero
di ore non superiore a quello dell'incarico di cui  e'  titolare;  e'
consentito a tale  medico  di  mantenere  l'eventuale  differenza  di
orario tra i due incarichi fino a quando  l'incarico  da  specialista
ambulatoriale non copra per  intero  l'orario  di  attivita'  che  il
medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; 
c) titolare di incarico a tempo  indeterminato  che  svolga,  in  via
esclusiva,  attivita'  ambulatoriale  regolamentata  dalla   presente
convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito
zonale confinante se di altra  regione.  Relativamente  all'attivita'
svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett.  c)  allo
specialista ambulatoriale non compete  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio di cui all'art. 12; 
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale,
che faccia richiesta al Comitato  zonale  di  essere  trasferito  nel
territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; 
e)  specialista  ambulatoriale   titolare   di   incarico   a   tempo
indeterminato che  esercita  esclusivamente  attivita'  ambulatoriale
regolamentata dal presente accordo e chiede  il  passaggio  in  altra
branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; 
f) titolare di incarico a tempo  indeterminato  nello  stesso  ambito
zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia  soggetto  alle
limitazioni di orario di cui all'art. 6; 
g) titolare di incarico a  tempo  determinato,  secondo  l'ordine  di
precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia  richiesta  di
incremento di orario o di trasferimento; 
h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a  carico  di  Enti
diversi dall'ENPAM; 
i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera
scelta, medico di medicina  dei  servizi,  medico  della  continuita'
assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la
propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto
di lavoro. Detti sanitari devono essere in  possesso  del  titolo  di
specializzazione della branca in cui partecipano. 
2. Ai fini delle procedure di  cui  al  comma  1,  per  ogni  singola
lettera dalla a) alla i), l'anzianita' del servizio  riconosciuto  ai
fini della prelazione costituisce titolo di precedenza;  in  caso  di
pari anzianita' di servizio  e'  data  precedenza  all'anzianita'  di
specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea. 
3. Lo specialista  ambulatoriale  in  posizione  di  priorita'  viene
invitato dal Comitato zonale mediante lettera  raccomandata,  di  cui
una copia deve essere inviata all'ufficio Sasn competente di Genova o
di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20
giorni all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di  disponibilita'
dovra'   essere   allegata,    pena    l'esclusione    dall'incarico,
l'autocertificazione informativa.  La  formalizzazione  dell'incarico
dovra' avvenire entro il termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento
della dichiarazione. 
4. L'incarico a tempo determinato  per  la  durata  di  tre  mesi  e'
conferito dall'Ufficio SASN competente mediante  lettera  in  duplice
copia, delle quali una deve essere restituita dallo  specialista  con
la  dichiarazione   di   accettazione   della   presente   normativa,
dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da  parte
dell'Ufficio SASN competente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  non  venga  notificata  allo  specialista   la   mancata
conferma, l'incarico si intende conferito a tempo  indeterminato.  La
mancata  conferma  o  la   trasformazione   dell'incarico   a   tempo
indeterminato  e'  comunicata   al   Comitato   zonale.   Contro   il
provvedimento  di  mancata  conferma,  l'interessato  puo'   produrre
istanza di riesame al Ministero del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  Sociali  -Direzione  generale  delle   risorse   umane   e
professioni  sanitarie-  entro   quindici   giorni   dalla   relativa
comunicazione. L'istanza di riesame non  ha  effetto  sospensivo  del
provvedimento. La suddetta Direzione  Generale  emette  provvedimento
definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione  dell'opposizione,
dandone comunicazione all'ufficio  sasn  competente  che  provvede  a
notificare il provvedimento stesso all'interessato e a  informare  il
Comitato Zonale. Durante  il  periodo  di  prova  di  tre  mesi  allo
specialista compete lo stesso trattamento economico previsto  per  lo
specialista confermato nell'incarico. 
5. In deroga  alle  priorita'  e  alle  procedure  di  cui  ai  comma
precedenti, qualora  per  una  determinata  branca  specialistica  si
verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, il  Ministero
del Lavoro, della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  -  Direzione
generale delle risorse  umane  e  professioni  sanitarie,  sentiti  i
Sindacati  firmatari  del  presente  accordo,  ha  la   facolta'   di
attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti  ambulatoriali
che  prestano  servizio  nella  branca,  semprecche'   il   sanitario
interessato  al  provvedimento  svolga  in  via  esclusiva  attivita'
professionale  ai  sensi  del  presente   accordo.   L'ufficio   SASN
competente deve comunicare al Comitato zonale, entro  15  giorni  dal
provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato  incrementato
l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 
6. In attesa  del  conferimento  dei  turni  disponibili  secondo  le
procedure su  indicate,  l'ufficio  SASN  competente  puo'  conferire
incarichi  provvisori  mensili  ad  uno   specialista   ambulatoriale
disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non
in posizione di  incompatibilita'.  L'incarico  provvisorio  mensile,
eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in  ogni  caso
con la nomina del titolare. 
7. Allo  specialista  ambulatoriale  incaricato  in  via  provvisoria
spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di
altro incarico di cui al successivo articolo 16. 
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente
di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a  specialisti
ambulatoriali  non  ancora  titolari  di  incarico   presenti   nella
graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita'  all'atto
della  pubblicazione  dei  turni   vacanti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria. 
9. Esperite inutilmente le procedure  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ufficio  SASN  puo'  conferire  l'incarico   ad   uno   specialista
ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso  dei  requisiti
previsti dal presente accordo.