Art. 4 Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica, e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali. b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca corrispondente al titolo di specializzazione posseduto, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 12; d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 6; g) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM; i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuita' assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla i), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea. 3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio Sasn competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie- entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato Zonale. Durante il periodo di prova di tre mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentiti i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca, semprecche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 16. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.