Art. 5 Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporto di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.