(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 5)
                               Art. 5 
                          Incompatibilita' 
1. Fermo restando  quanto  stabilito  nell'articolo  15  dell'accordo
collettivo  nazionale,  reso  esecutivo  in  data  23   marzo   2005,
l'incarico non puo' essere conferito al medico che: 
a)  svolga  attivita'  di  medico  fiduciario  convenzionato  con  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di
imprese che  possano  configurarsi  in  conflitto  di  interessi  col
rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro,  della  Salute  e
delle Politiche Sociali; 
c) sia proprietario o comproprietario, azionista,  socio,  gestore  o
direttore ovvero in rapporto di attivita' con societa' armatoriali  o
di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni  di
incompatibilita' di cui  al  presente  articolo  comporta  la  revoca
dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da  parte  del  medico
interessato.