(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 6)
                               Art. 6 
                          Massimale Orario 
1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  16  dell'accordo
collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 ed ai fini
della determinazione  dell'orario  massimo  settimanale,  l'attivita'
dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula
con quella svolta dallo specialista medesimo in  ambulatori  di  enti
pubblici che adottino il predetto  accordo,  per  incarichi  a  tempo
indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 
2. Fermo restando quanto  stabilito  dal  comma  3  dell'articolo  16
dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in  data  23  marzo
2005, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di  15  minuti
dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese
successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con
il responsabile dell'ambulatorio.