Art. 6 Massimale Orario 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.