Art. 7 Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 11 del presente accordo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, emette provvedimento defmitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005.