(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 7)
                               Art. 7 
     Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 
1. Per mutate esigenze di  servizio  e  nell'impossibilita'  di  dare
corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo  articolo  11
del presente accordo, il Ministero del Lavoro, della Salute  e  delle
Politiche Sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 32  del
presente accordo,  puo'  far  luogo  alla  riduzione  dell'orario  di
attivita'  del  medico   o   alla   revoca   dell'incarico,   dandone
comunicazione  all'interessato,  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni,  nonche'  al
Comitato di cui all'art. 24 dell'accordo  collettivo  nazionale  reso
esecutivo in data 23 marzo 2005. 
2.  Contro  il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o   revoca
dell'incarico e' ammessa opposizione  da  parte  dell'interessato  al
Ministero  del  Lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie  entro
il termine  perentorio  di  giorni  quindici  dal  ricevimento  della
comunicazione scritta. 
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
4. La suddetta Direzione generale,  sentita  la  commissione  di  cui
all'articolo 32 del presente accordo, emette provvedimento  defmitivo
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato  di
cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale reso  esecutivo
in data 23 marzo 2005.