Art. 8 Cessazione e sospensione dell'incarico 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 20 del succitato accordo , la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32 del presente accordo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.