(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 8)
                               Art. 8 
               Cessazione e sospensione dell'incarico 
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  19  e  20  e  dalla
norma  transitoria  n.  5  dell'accordo  collettivo  nazionale   reso
esecutivo in data 23 marzo 2005,  nel  caso  previsto  dal  comma  1,
lettera c) dell'art. 20 del succitato accordo ,  la  riammissione  in
servizio dello  specialista  deve  essere  disposta  dalla  Direzione
generale delle risorse umane e professioni  sanitarie  del  Ministero
del Lavoro, della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali,  sentita  la
commissione di cui al successivo articolo 32  del  presente  accordo,
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.