(Allegato Accordo collettivo nazionale tra il Ministero del lavoro e medici ambulatoriali-art. 9)
                               Art. 9 
                 Doveri e compiti dello specialista 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  28  dell'accordo
collettivo nazionale, reso  esecutivo  in  data  23  marzo  2005,  lo
specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti  compiti
e funzioni: 
a) collaborare, con il medico di medicina generale,  ambulatoriale  o
fiduciario,  alla  formulazione  del  giudizio  medico-legale   circa
l'idoneita' al lavoro; 
b) svolgere attivita' di collaborazione ad  interventi  di  carattere
epidemiologico; 
c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza,
le specialita' farmaceutiche ed i prodotti  galenici  utilizzando  il
ricettario in dotazione, nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia; 
d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto  o
in rada, per  visitare  ed  eventualmente  accompagnare  in  ospedale
assistiti ammalati nei casi in  cui  le  condizioni  fisiopatologiche
degli stessi lo richiedano; 
e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il  15
febbraio di ciascun anno, una dichiarazione, sul modello  predisposto
dal Ministero del Lavoro, della Salute  e  delle  Politiche  Sociali,
dalla  quale  risultino  tutti  gli  incarichi,  le  attivita'  e  le
situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli
istituti normativi ed economici previsti dal  presente  accordo,  con
l'impegno a comunicare tempestivamente le  eventuali  variazioni  che
dovessero intervenire in corso d'anno.  Se  non  fossero  intervenute
variazioni,  e'  sufficiente  una  dichiarazione   che   ne   attesti
l'inesistenza; 
f) effettuare le visite specialistiche  previste  per  l'accertamento
iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o
attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilasciare  i
relativi referti; 
g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; 
h) annotare i dati diagnostici e terapeutici  nell'ambito  del  Nuovo
sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); 
i) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio  SASN  competente
le funzioni di  medico  responsabile  del  poliambulatorio.  In  tale
qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; 
j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio  SASN  competente
funzioni di  coordinamento  tecnico-sanitario  dei  responsabili  dei
poliambulatorii.  In  tale  qualita'   dipende   funzionalmente   dal
direttore dell'ufficio SASN.