(Accordo - Art. 1)
ACCORDO  DI  MUTUA  ASSISTENZA  AMMINISTRATIVA  PER  LA  PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE  DELLE  INFRAZIONI  DOGANALI  TRA  IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
                              ARGENTINA 
 
  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA
ARGENTINA, qui di seguito denominati le Parti, 
  CONSIDERANDO  che  le   infrazioni   alla   legislazione   doganale
pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali,  commerciali,
industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi; 
  CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere
resa  piu'  efficace  dalla  stretta   cooperazione   tra   le   loro
Amministrazioni doganali; 
  CONSIDERANDO che e' importante assicurare  l'esatta  determinazione
dei dazi e delle  altre  tasse  all'importazione  o  all'esportazione
delle merci, e la corretta  applicazione  delle  misure  di  divieto,
restrizione e controllo,  queste  ultime  comprendenti  anche  quelle
relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci
e dei marchi di fabbrica; 
  CONSIDERANDO  che  il  traffico  di  stupefacenti  e  di   sostanze
psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica  e  per  la
societa'; 
  TENUTO  CONTO  degli  strumenti  del  Consiglio   di   Cooperazione
Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza
Amministrativa del 5 dicembre 1953; 
  TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni  Unite  relativa  alla
lotta al traffico illecito di stupefacenti e di  sostanze  psicotrope
del 20 dicembre 1988, 
 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1 
 
  Ai fini del presente Accordo si intende per: 
  1.   "legislazione   doganale",   l'insieme   delle    disposizioni
legislative e regolamentari  applicabili  dalle  due  Amministrazioni
doganali e relative; 
  - all'importazione, all'esportazione, al transito  ed  al  deposito
delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; 
  - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione ed all'esportazione; 
  - alle misure  di  divieto,  restrizione  e  controllo  incluse  le
disposizioni sul controllo dei cambi; 
  - alla lotta contro il  traffico  illecito  di  stupefacenti  e  di
sostanze psicotrope; 
  2. "Amministrazione doganale", per la Repubblica italiana l'Agenzia
delle Dogane italiana  che  si  avvale  per  taluni  adempimenti  del
supporto tecnico  della  Guardia  di  Finanza  e  per  la  Repubblica
argentina l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche; 
  3. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale; 
  4. "diritti e tasse all'importazione e  all'esportazione",  i  dazi
doganali d'importazione e esportazione e  tutti  gli  altri  diritti,
tasse   o   canoni   che   vengono   percepiti   all'importazione   e
all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i  diritti
e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea; 
  5. "persona" ogni persona fisica o giuridica; 
  6. "dati personali", ogni informazione  riferita  ad  una  persona,
identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica; 
  7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti  elencati
nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze  psicotrope  del  20  dicembre
1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.