ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica
italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la
Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli
Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),
DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011
relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita',
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla
necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un
meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo
di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal
Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo
europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove
necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona
euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione
2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di
stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal
fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli
Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un
meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per
salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione
di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del
meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.".
(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza
finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in
data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri
la cui moneta e' l'euro hanno convenuto di "accrescere la
flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'".
(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della
sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al
patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri
macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione
europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di
fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati
Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso
un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio
e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da
attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla
stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione
economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un
coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di
garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze
pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di
instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono
complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta'
di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene
riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza
finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara'
subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG
da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo
di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al
rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona
euro, gravi minacce alla stabilita' finanziaria degli Stati membri
la cui moneta e' l'euro possono mettere a rischio la stabilita'
finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES puo' pertanto
fornire un sostegno alla stabilita' sulla base di condizioni
rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilita'
finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati
membri. Il volume della capacita' massima iniziale di finanziamento
erogabile dal MES e' fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il
sostegno in essere alla stabilita' del FESF. L'adeguatezza del
volume della capacita' massima consolidata di finanziamento
erogabile dal MES e dal FESF sara', tuttavia, oggetto di nuova
valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se
del caso, esso sara' aumentato dal consiglio dei governatori del
MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del
presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del
MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro
dell'Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli
stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES cooperera' strettamente con il Fondo monetario
internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilita'. La
partecipazione attiva del FMI sara' prevista sia a livello tecnico
che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiedera'
l'assistenza finanziaria dal MES rivolgera', ove possibile,
richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non e'
l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che
partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di
sostegno alla stabilita' prevista a favore di Stati membri della
zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualita' di
osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale
sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. Essi avranno
accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno
opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati
membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti
del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla
Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal
presente trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha
affermato che, al fine di tutelare la liquidita' dei mercati,
saranno inserite nelle modalita' e nelle condizioni di emissione di
tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro
clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato
standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011,
il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei
titoli di Stato della zona euro e' stato definito dal comitato
economico e finanziario.
(12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende
in considerazione una forma adeguata e proporzionata di
partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla
stabilita' sia fornito in base a condizioni sotto forma di un
programma di aggiustamento macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornira' un sostegno alla stabilita'
ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul
mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i
capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES
fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a
quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore
privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status
produrra' i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del
presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES
sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo
di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del
presente trattato, il MES fruira' della stessa priorita' di tutti
gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del
MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra
lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti
credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli
Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento
macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente
trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES
e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di
cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra
il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il
FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo,
dall'altro.
(16) Conformemente all'articolo 273 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell'Unione
europea e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le
parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con
l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato.
(17) La sorveglianza post-programma sara' effettuata dalla
Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro
stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra
loro un'istituzione finanziaria internazionale denominata il
"meccanismo europeo di stabilita'" ("MES").
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
--------
1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.