ART. 10 - MEDICO RESPONSABILE DI POLIAMBULATORIO. NOMINA - COMPITI -
COMPENSO
1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una
pluralita' di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente
medico, il Direttore del SASN competente puo' nominare un medico
ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario
dell'ambulatorio.
2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con
provvedimento del Direttore dell'Ufficio SASN competente mediante
lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita
firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al
successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente
rinnovabile, salvo revoca del Direttore dell'ufficio SASN o rinuncia
del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della
scadenza.
3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente
dal Direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di
coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti:
a) vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia
sanitarie che medico legali, erogate nella struttura;
b) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei
servizi sanitari del poliambulatorio;
c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza,
per la migliore organizzazione del poliambulatorio;
d) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate;
e) trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie
da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di
competenza;
f) proposte di potenziamento di turni di medicina generale o
specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche
specialistiche;
g) segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di
1° grado, su proposta del medico curante;
h) disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del
personale navigante in malattia;
i) verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del
personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile
amministrativo;
j) disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta
di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico,
qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio,
prolungare l'orario di attivita';
k) cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul
territorio.
4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio,
spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero
di unita' di personale sanitario, medico e non medico del
poliambulatorio, secondo la seguente tabella:
FINO A 10 UNITA' euro 100,00
DA 11 A 20 UNITA' euro 200,00
OLTRE 20 UNITA' euro 300,00